IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'art. 117, comma 2, lettere e) e s), della Costituzione; 
  Vista la legge 14 novembre 1995, n.  481,  recante  «Norme  per  la
concorrenza  la  regolazione  dei  servizi  di   pubblica   utilita'.
Istituzione dell'Autorita' di regolazione  dei  servizi  di  pubblica
utilita'»; 
  Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  recante  la
definizione  e  l'ampliamento  delle  attribuzioni  della  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per  le  materie  ed  i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province autonome  e
dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali; 
  Vista la direttiva del Parlamento europeo e del  consiglio  del  23
ottobre 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria
in materia di acque, cosi' come modificata dalla direttiva 2008/32/CE
dell'11 marzo 2008 del Parlamento europeo e del consiglio; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  «Norme
in materia ambientale»; 
  Visto l'art. 21, comma 19, del decreto-legge 6  dicembre  2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214, recante «Disposizioni urgenti per la crescita,  l'equita'  e  il
consolidamento dei conti pubblici»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  20
luglio 2012, recante l'individuazione delle  funzioni  dell'Autorita'
per l'energia elettrica, il gas e il sistema  idrico  attinenti  alla
regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'art. 21,
comma 19, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 
  Vista  la  legge  28  dicembre  2015,  n.   221   (c.d.   collegato
ambientale),  recante  «Disposizioni  in   materia   ambientale   per
promuovere misure di green economy e  per  il  contenimento  dell'uso
eccessivo di risorse naturali»; 
  Visto in particolare l'art. 61, comma 1, della citata legge n.  221
del 2015, che stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge, su proposta del Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il  Ministro  dello
sviluppo economico, previa intesa in sede  di  Conferenza  unificata,
siano individuati i principi e i criteri per  il  contenimento  della
morosita' degli utenti del servizio idrico integrato assicurando  che
sia  salvaguardata,  tenuto   conto   dell'equilibrio   economico   e
finanziario  dei  gestori,  la  copertura  dei  costi  efficienti  di
esercizio e investimento e garantendo il quantitativo  minimo  vitale
di acqua necessario al soddisfacimento dei  bisogni  fondamentali  di
fornitura per gli utenti morosi; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4  marzo
1996, recante «Disposizioni in materia di risorse idriche»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29
aprile  1999,  recante  «Schema  generale  di  riferimento   per   la
predisposizione della carta del servizio idrico integrato»; 
  Rilevato  altresi'  che,  ai  sensi  dell'art.  9  della  direttiva
2000/60/CE e degli articoli 119  e  154  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, e' necessario garantire la tutela della  risorsa
attraverso politiche dei  prezzi  che  incentivino  l'uso  efficiente
della stessa tenendo conto del principio della  copertura  dei  costi
efficienti di gestione e di investimento, compresi i costi ambientali
e della risorsa secondo il principio «chi inquina paga»; 
  Considerato che il servizio idrico integrato e', ai sensi dell'art.
149-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  un
servizio a rete di rilevanza economica  i  cui  costi  efficienti  di
gestione e di investimento,  compresi  i  costi  ambientali  e  della
risorsa, devono essere coperti dalla  relativa  tariffa  al  fine  di
garantire l'equilibrio economico  finanziario  della  gestione  e  la
sostenibilita' per tutti gli utenti; 
  Considerato che il fenomeno della  morosita'  nel  servizio  idrico
integrato costituisce un fattore di grave criticita'  della  gestione
in quanto pregiudica l'equilibrio economico finanziario della  stessa
mettendo a rischio la qualita' e  l'erogazione  del  servizio  e  che
pertanto  si  rende  necessario  adottare  misure   contenitive   del
fenomeno; 
  Considerato che  l'interruzione  della  somministrazione  di  acqua
all'utente moroso deve tener conto di  molteplici  fattori  di  varia
natura, da quelli alimentari, igienico sanitari  e  di  tutela  della
salute e delle tipologie di utenze, a quelli di tutela della  risorsa
fino alla necessita' di copertura dei costi del servizio  a  garanzia
dell'equilibrio economico finanziario della gestione; 
  Considerato che il quantitativo minimo di acqua  vitale  necessario
al  soddisfacimento  dei  bisogni  essenziali  alimentari,   igienico
sanitari e di tutela della  salute  e'  stabilito  in  50  litri  per
abitante al giorno, tenendo conto che l'Organizzazione mondiale della
sanita' ha fissato tale quantitativo minimo  vitale  in  40  litri  a
persona al  giorno  nel  documento  della  Division  for  sustainable
development «Rio 2012 issue briefs-water»; 
  Considerato  che,  al  fine  di  garantire   l'accesso   universale
all'acqua, e' importante sostenere le utenze disagiate con  strumenti
tariffari idonei in grado anche di garantire  il  principio  del  chi
inquina paga, il principio della  copertura  dei  costi  al  fine  di
tutelare la sostenibilita' economico finanziaria della  gestione  del
servizio e la sostenibilita' per le altre utenze del servizio; 
  Considerato che  l'articolazione  tariffaria  per  l'uso  domestico
prevede tariffe crescenti per scaglioni di consumo, tenendo conto  di
una tariffa agevolata per il quantitativo  minimo  vitale  e  per  le
utenze  domestiche  con  documentato  stato  economico  disagiato  la
gratuita' del quantitativo minimo vitale; 
  Considerato che alle utenze in  documentate  condizioni  economiche
disagiate il quantitativo minimo vitale deve essere  garantito  anche
in caso di morosita'; 
  Considerato che, ai  fini  del  contenimento  della  morosita',  il
quantitativo  minimo  vitale  non  puo'  essere  esteso  alle  utenze
domestiche non in condizioni economiche disagiate in quanto  verrebbe
meno l'effetto  incentivante  della  politica  tariffaria  a  un  uso
razionale   della   risorsa   e   i   costi   conseguenti   sarebbero
eccessivamente onerosi e finirebbero per  gravare  sulla  generalita'
degli utenti virtuosi ed anche sugli utenti in condizioni  economiche
disagiate; 
  Considerato che la politica tariffaria deve essere volta, oltre che
al  conseguimento  di  un  razionale  utilizzo  della   risorsa,   ad
assicurare, ai sensi dell'art. 61 della legge n. 221  del  2006,  che
sia  salvaguardata,  tenuto   conto   dell'equilibrio   economico   e
finanziario  dei  gestori,  la  copertura  dei  costi  efficienti  di
esercizio e di investimento e  il  quantitativo  minimo  agli  utenti
morosi non disalimentabili, ovvero con  documentato  stato  economico
disagiato, attraverso meccanismi endotariffari; 
  Vista la nota dell'Autorita' per l'energia elettrica, il gas  e  il
sistema idrico n. 19060 del 4 luglio 2016; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza Unificata resa nella seduta del
21 luglio 2016, n. 95/CU; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
23 aprile 2015,  con  il  quale  al  Sottosegretario  di  Stato  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, prof. Claudio De Vincenti,  e'
stata  delegata  la  firma  di  decreti,  atti  e  provvedimenti   di
competenza del Presidente del Consiglio dei ministri; 
  Sulla proposta  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare; 
  Di concerto con il Ministro dello sviluppo economico; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Principi generali 
 
  1. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema  idrico
definisce le  direttive  per  il  contenimento  della  morosita'  nel
settore  del  servizio  idrico  integrato  sulla   base   di   quanto
disciplinato  dal  presente  decreto  nel   rispetto   dei   principi
dell'uguaglianza,   della   parita'   di   trattamento,   della   non
discriminazione, della trasparenza, del  rispetto  del  principio  di
reciprocita'  negli  obblighi  contrattuali,   della   tutela   delle
tipologie di utenza, della sostenibilita' economico finanziaria della
tariffa e della copertura dei costi efficienti del servizio  e  degli
investimenti e dei costi ambientali e della risorsa. 
  2. Sulla base dei principi  di  cui  al  comma  1  l'Autorita'  per
l'energia elettrica,  il  gas  e  il  sistema  idrico  disciplina  le
condizioni contrattuali che devono essere previste per la regolazione
del rapporto fra gestore e utente improntate ai principi della  buona
fede, della correttezza e diligenza nell'ambito dell'esecuzione delle
reciproche obbligazioni. 
  3. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a Statuto  speciale
e delle Province autonome di Trento e Bolzano,  che  provvedono  alle
finalita' del presente decreto in conformita' ai rispettivi Statuti e
alle relative norme di attuazione.